Sono “giuridicamente inesistenti” le cartelle esattoriali spedite per posta e senza l’intermediazione di un agente notificatore.
Ciò è quanto emerge da un’ennesima sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (Sent. CTP di Milano n.264/09/10; liberamente visibile su http://www.studiolegalesances.it/ – Sez. Documenti), la quale, in aderenza a quanto sancito da altri giudici della Commissione Tributaria di Milano, dichiara ancora una volta “inesistente” la notifica della cartella inviata a mezzo posta direttamente dai dipendenti di Equitalia e senza l’ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art.26, comma 1, DPR n.602/73), ossia:
1) gli Ufficiali della riscossione;
2) gli Agenti della Polizia Municipale;
3) i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
4) altri Messi abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
Ciò è quanto emerge da un’ennesima sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (Sent. CTP di Milano n.264/09/10; liberamente visibile su http://www.studiolegalesances.it/ – Sez. Documenti), la quale, in aderenza a quanto sancito da altri giudici della Commissione Tributaria di Milano, dichiara ancora una volta “inesistente” la notifica della cartella inviata a mezzo posta direttamente dai dipendenti di Equitalia e senza l’ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art.26, comma 1, DPR n.602/73), ossia:
1) gli Ufficiali della riscossione;
2) gli Agenti della Polizia Municipale;
3) i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
4) altri Messi abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
La compilazione della relata di notifica da parte dell’agente notificatore, dunque, viene ritenuta assolutamente necessaria, anche in caso di notifica a mezzo posta.
Infine, risulta di sicuro interesse un altro passo della sentenza, laddove viene fatta chiarezza in merito all’onere della prova.
I giudici di Milano, infatti, dichiarano che “l’onere di provare la legittimità del soggetto notificante spetta sempre all’Amministrazione Finanziaria” e a sostegno di quanto detto viene citata la sentenza della Corte di Cassazione n.2635 del 20 novembre 1998.
Alla luce di tutto quanto illustrato, dunque, la Commissione giunge alla conclusione che “mentre la mancanza della relata di notifica può comportare la nullità dell’intera procedura, la mancanza dell’elemento soggettivo (ossia senza l’ausilio del messo notificatore) ne determina sempre l’inesistenza mai sanabile …” e pertanto è come se l’atto non fosse mai arrivato al contribuente.
IMPORTANTE: chiunque avesse ricevuto delle cartelle esattoriali a mezzo posta e volesse capire se queste rientrino o meno nella fattispecie sopra illustrata, potrà chiedere all’autore dell’articolo un facsimile di atto illegittimo (scrivere a info@studiolegalesances.it , oggetto: richiesta facsimile cartella inesistente).
Avv. Matteo Sances
7 FEBBRAIO 2011
In questa sentenza, inoltre, i giudici hanno voluto rispondere alla tesi del concessionario, il quale sosteneva un’interpretazione della norma volta ad ammettere l’invio delle cartelle esattoriali direttamente all’ufficio postale. 7 FEBBRAIO 2011
In merito a ciò, infatti, i giudici dichiarano che “La suddetta evoluzione normativa conferma … che quando il legislatore ha voluto autorizzare determinati soggetti ad usare direttamente il mezzo postale lo ha detto in modo chiaro e preciso non necessitando così di alcuna interpretazione”.
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