L'Agenzia delle entrate parla di allarmismo ingiustificato, ma il rischio che l'abitazione del contribuente non in regola con il fisco venga pignorata anche in tempi brevi è tutt'altro che remoto, almeno se non si fa ricorso contro l'accertamento esecutivo per imposte non pagate su redditi, IVA e IRAP. Tutto dipende, da Equitalia.
lunedì 10 ottobre 2011
E’ vero o non è vero che si rischia il pignoramento della casa, trascorsi due soli mesi dalla notifica di accertamento esecutivo (su redditi, Irap e Iva) emessa dall’Agenzia delle Entrate?
Non è vero.
Cioè, non è vero che il rischio ci sia a due mesi dall’accertamento, non che non ci sia in assoluto, soprattutto se non si ricorre in tempo utile contro l’accertamento esecutivo.
Fa infatti sapere la stessa Agenzia delle entrate che il rischio c’è dal primo ottobre 2011, ed è pure concreto, ma i tempi sono più lunghi di quelli evidenziati e fatti circolare in questi giorni, ingenerando – così l’Agenzia – inutili allarmismi.
Le cose – stando alla precisazione del fisco stanno così: ricevuta la notifica di accertamento esecutivo «Il contribuente ha, infatti, 60 giorni per fare ricorso o per pagare e, trascorsi altri 30 giorni dalla scadenza, il recupero delle somme è affidato a Equitalia.
Da questo momento ogni azione esecutiva è sospesa per 180 giorni. A conti fatti, quindi, passano 270 giorni prima dell’esecuzione forzata (60+30+180)».
Leggi: FISCO OGGI del 5 ottobre 2011.
Insomma, il contribuente ha a disposizione due mesi per mettersi in regola (ammesso che davvero non lo sia) e sanare quindi la situazione senza rischiare il pignoramento della propria abitazione, azione esecutiva che potrebbe avvenire nel giro di nove mesi.
Tutti i particolari, oltre all’indicazione della normativa di riferimento in un documento fiscooggi.it//accertamento_esecutivo.PDF dell’Agenzia delle entrate, dal titolo: “Accertamento esecutivo. Cosa è cambiato“.
In ogni caso la nuova disposizione non si applica:
- ai controlli automatizzati delle dichiarazioni (le cosiddette comunicazioni di irregolarità ‐36 bis)
- ai controlli formali delle dichiarazioni (36‐ter)
- ai crediti dei Comuni e degli altri enti che si avvalgono di Equitalia per la riscossione.
Fatto sta comunque che trascorso il periodo utile per mettersi in regola (60 giorni) dalla notifica, e dopo altri 30 giorni la pratica viene trasferita d’ufficio a Equitalia per la riscossione forzata, sempre che non si sia provveduto a inoltrare ricorso.
quotidianocasa.it/pignoramenti-la-casa-va-fumo-se-non-si-paga-equitalia
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