mercoledì 4 maggio 2011

IPOTECA NULLA: ENNESIMA SENTENZA!!! L’IPOTECA VA CANCELLATA SE MANCA L’INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

Nel caso in cui Equitalia voglia iscrivere ipoteca su un immobile per cartelle notificate da oltre un anno, essa deve necessariamente notificare prima una intimazione di pagamento al contribuente. In caso contrario l’ipoteca è illegittima e va cancellata.

Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari (Sent. CTP di Bari n.112/8/10 del 26/02/2010; liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), secondo la quale, l’art. 50 del DPR n.602/73, al 2° comma stabilisce che “se l’espropriazione forzata non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica … di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.

In merito, i giudici chiariscono che sebbene l’ipoteca consista in una misura cautelare essa è finalizzata all’espropriazione immobiliare ed è diretta quindi a garantire il soddisfacimento del creditore.
Ne consegue, dunque, che “l’iscrizione di ipoteca non è concepibile al di fuori del procedimento di espropriazione immobiliare e non è attuabile ove l’espropriazione immobiliare non può essere intrapresa”.

Pertanto, concludono i giudici, nel caso in cui sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella “l’espropriazione potrà essere avviata – e l’iscrizione ipotecaria potrà essere disposta – solo dopo la notifica della intimazione di pagamento”.In difetto, dunque, la misura adottata dal concessionario della riscossione risulta illegittima e dovrà essere cancellata. 26 aprile 2011

Pubblicato da: Avv. Matteo Sances
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