La notifica della cartella eseguita direttamente da Equitalia, senza l'intermediazione di un ufficiale della riscossione, è inesistente.
La Ctp di Lecce, con la sentenza n. 533/05/10, torna a mettere in gioco la questione dopo che la Cassazione sembrava aver scritto la parola fine alla querelle. La pronuncia n. 15948/2010 della Suprema corte aveva precisato la ritualità della notifica diretta da parte dell'agente della riscossione.
In breve, la decisione dei giudici salentini ribadisce l'assunto che la notifica dei ruoli effettuata direttamente da Equitalia sia eseguita in violazione delle indicazioni fornite dall'articolo 26 del Dpr n. 602/73 e dall'articolo 60 del Dpr n. 600/73 e, perciò, inesistente.
L'articolo 26, comma 1, in particolare, stabilisce che la notifica della cartella di pagamento deve essere tassativamente effettuata soltanto dai seguenti soggetti: ufficiali della riscossione; soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, in base a un documento ufficiale, precedente alle notifiche con data certa; messi comunali, previa convenzione tra comune e concessionario, anche in questo caso in base a un documento ufficiale precedente alle notifiche con data certa; agenti di polizia municipale.
Lo stesso articolo 26 autorizzerebbe anche il ricorso al servizio postale. La questione controversa è se tale ausilio possa essere utilizzato direttamente dal concessionario o se debba necessariamente servirsi del l'intermediazione di un ufficiale della riscossione.
A maggio scorso, la problematica, infatti, era stata affrontata dalla Suprema corte con una pronuncia, che aveva espressamente escluso, nel caso di specie, l'ipotesi dell'inesistenza della notifica, fattispecie che si realizzerebbe solo quando questa mancherebbe del tutto o, in alternativa, se la stessa fosse eseguita esulando completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio.
Ma, secondo la Ctp Lecce, è stato di fatto ignorato l'evoluzione legislativa subita dall'articolo 26 del Dpr n. 602/73. Il testo della norma legittimava il concessionario a ricorre alla notifica diretta, almeno fino a quando la sua stesura non è stata radicalmente modificata dall'articolo 12 del Dlgs n. 46/99. Per effetto di tale ultima modifica, il testo della norma è stato emendato proprio della locuzione che autorizzava espressamente il concessionario a notificare i ruoli mediante il servizio postale, senza l'intermediazione di un ufficiale.
Che la volontà del legislatore fosse di sottrarre questa prerogativa al concessionario, è evidenziato dal fatto che l'articolo 26, nella vigente disposizione, esordisce attribuendo a soggetti specifici la notifica della cartella, primi fra tutti gli ufficiali della riscossione.
Per tali motivi, conclude la Ctp, non si può condividere quanto assunto dalla Cassazione, ancor di più se si tiene conto dell'espresso rinvio, operato da questa, all'articolo 137 del Codice di procedura civile, che disciplina la notifica come atto proprio dell'ufficiale giudiziario, anche quando questo ricorra al servizio postale.
07 marzo 2011
ilsole24ore.com/nuovo-stop-notifica
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