Le azioni esecutive e cautelari del fisco nei confronti dei beni appartenenti al fondo patrimoniale non sono consentite, in quanto tale istituto è rivolto unicamente a soddisfare i bisogni della famiglia.Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (Sent. CTP di Milano n.437/21/10; liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), la quale, dopo aver effettuato un veloce inquadramento giuridico dell’istituto, ha dichiarato illegittima l’iscrizione di ipoteca su un immobile del contribuente appartenente ad un fondo patrimoniale, in quanto il divieto di esecuzione sui beni del fondo riguarda anche i debiti tributari.
Infatti, secondo i giudici di Milano, il divieto di esecuzione previsto dall’art. 170 del Codice civile “si riferisce anche ai debiti estranei ai bisogni della famiglia, come può essere il debito di natura tributaria”. Quest’ultimi, inoltre, chiariscono ulteriormente la loro posizione sostenendo che “Le conclusioni a cui arriva il Collegio giudicante sono quelle che il fondo patrimoniale non risponde in alcun modo al debito fiscale in capo ad uno dei coniugi per la propria attività o professione”.
Tra l’altro, la Commissione ha ritenuto prive di rilievo le ragioni del concessionario della riscossione, il quale sosteneva che l’iscrizione ipotecaria non dovesse rientrare tra le azioni esecutive ma tra quelle puramente cautelari e dunque fosse pienamente ammessa.Al riguardo, infatti, i giudici chiariscono che “nel DPR n.602/73, l’art. 77 riportante il titolo ISCRIZIONE DI IPOTECA è inserito nella sezione IV di detto decreto presidenziale, intitolato DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE.
Fatta tale precisazione, l’allocazione di tale istituto in un contesto di norme che riguardano quello dell’espropriazione immobiliare, fa venir meno il concetto … che l’ipoteca iscritta faccia parte di un’azione tipicamente cautelare”.
Ad oggi, comunque, il tema dell’aggredibilità del fondo patrimoniale da parte del fisco rimane ancora molto dibattuto in giurisprudenza.
14 febbraio 2011
Avv. Matteo Sances
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