lunedì 31 gennaio 2011

L’IPOTECA VA CANCELLATA SE LA NOTIFICA DELLE CARTELLE E’ VIZIATA

L’iscrizione ipotecaria è illegittima e va cancellata se Equitalia non dimostra la corretta notifica di tutte le cartelle esattoriali per cui procede.

Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Regionale di Milano (Sent. CTR di Milano n.170/32/10; liberamente visibile su http://www.studiolegalesances.it/ – Sez. Documenti), secondo la quale “l’atto impugnato si basa su quattro cartelle … che dagli atti prodotti non risultano tutte notificate”.

In merito a ciò, occorre evidenziare le contestazioni effettuate dal contribuente in corso di causa, in quanto sia in primo grado che in appello egli ha sempre sostenuto “l’inesistenza giuridica” delle cartelle esattoriali inviate a mezzo posta.
Come già rilevato in altri commenti, infatti, secondo parte della giurisprudenza di merito la notifica a mezzo posta delle cartelle di pagamento risulta addirittura inesistente se il concessionario provvede ad inviarle al contribuente senza l’ausilio dei soggetti abilitati (si veda l’art. 26 del DPR n.602/73), ossia:
1) gli Ufficiali della riscossione;
2)
gli Agenti della Polizia Municipale;
3)
i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
4)
altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.

Viene ritenuta, dunque, necessaria la compilazione della relata di notifica da parte dell’agente notificatore, anche in caso di notifica a mezzo posta.

Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, i predetti giudici dichiarano “Siccome la mancata notifica delle predette cartelle fa venir meno la loro esecutività, l’avviso di iscrizione ipotecaria deve ritenersi illegittimo e pertanto deve essere annullato”.

Avv. Matteo Sances

info@studiolegalesances.it
http://www.studiolegalesances.it/
Proprio in merito a questi temi, si segnala anche un recente articolo apparso sul quotidiano “IL GIORNALE” con breve commento ad opera dell’Avv. Matteo Sances (si veda articolo del 6 ottobre 2010, liberamente visibile su http://www.studiolegalesances.it/ – Sez. Pubblicazioni).

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